Nella causa C-423/23P, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha riconosciuto il principio di relatività del dato personale: la natura del dato dipende dalla prospettiva del destinatario e dalla sua concreta possibilità di risalire all’identità dell’interessato. Così anche un dato pseudonimizzato può assumere la natura di dato anonimo. Contestualmente, la Corte ha sottolineato l’importanza dell’obbligo di informativa, rilevando che nel caso di specie non era stato indicato il soggetto destinatario dei dati pseudonimizzati. Ma fino a che punto è utile menzionare nell’informativa un destinatario per il quale i dati risultano anonimi? E, in tal caso, quali diritti potrebbe effettivamente esercitare l’interessato nei suoi confronti? In un nuovo contributo per la rubrica “Tecnologie digitali e diritto”, l’Avv. Laura Greco riflette sulla portata della recente pronuncia della CGUE e ne evidenzia le principali novità.
